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Interessi di mora oltre soglia: mutuo gratuito

Corte di Appello di Roma del 7/7/16 riconosce la usurarietà originaria del mutuo.
Anche se i tassi di mora non concorrono a determinare il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), tasso sul quale si formano i tassi soglia (TS) questo non vuol dire che i tassi di mora non sono assoggettabili alle soglie d’usura.
In tema di contratto di mutuo l’art. 1 della legge 108/96 che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori.Ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora.L’art. 1815 comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e prevede la conversione forzosa del mutuo da usuraio in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di interessi usurari la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante.

SENTENZA

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